Patrocinio a spese dello Stato
CHE COS’E’?
Il patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito patrocinio”) trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 – artt. dal 74 al 141).
E’ finalizzato all’attuazione dell’art. 24 della Costituzione e a garantire l’accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddittuale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
– E’ previsto per:
- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- i processi amministrativi
CHI NE HA DIRITTO?
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
- tutti i cittadini italiani;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
- chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82.
CHI NON NE HA DIRITTO?
E’ escluso dal gratuito patrocinio nei giudizi penali:
- chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
- chi è difeso da più di un avvocato;
E’ escluso dal gratuito patrocinionei negli altri giudizi:
- chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- chi intenti una causa per cessione di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
COME SI OTTIENE IN SEDE CIVILE?
- Presentare personalmente una domanda alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
- in duplice copia
- in carta semplice
- oppure tramite racc. A/R.
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità
- autenticata dal difensore
COME SI OTTIENE IN SEDE PENALE?
- Presentare personalmente una domanda:
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
- o dal difensore (anche in udienza)
- oppure tramite racc. A/R.
- da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
– La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
- dichiararla inammissibile
- ammetterla
- rigettarla.
Avverso il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
A CHI RIVOLGERSI?
Per la domanda di gratuito patrocinio in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati