Avvocato Zola Predosa – Bologna – Tutela da Inquinamento acustico e risarcimento danni.

IMMISSIONI DI RUMORE: TUTELE

1.NOZIONE DI IMMISSIONE ACUSTICA

2. LA TUTELA AMMINISTRATIVA

3. TUTELA CIVILE

4. TUTELA PENALE

  1. NOZIONE DI IMMISSIONE ACUSTICA

L’articolo 1 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (cd. Legge quadro sull’inquinamento acustico) lo definisce come “ l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”

Nell’ordinamento giuridico italiano è da considerarsi illecita, l’immissione, nel nostro caso acustica, che supera la cd. Normale tollerabilità. Sono proprio le immissioni oltre la soglia di tollerabilità che vanno a recare danno alla salute psicofisica dell’individuo.

Il concetto di “normale tollerabilità”, però,  cambia a seconda della tutela che il danneggiato intende invocare in sede civile piuttosto che in sede amministrativa ed in via residuale in sede penale.

In particolare, per quanto concerne,

  1. LA TUTELA AMMINISTRATIVA,

che si concretizza, stragiudizialmente, nella presentazione di una formale denuncia all’ARAPE ed all’Amministrazione Comunale competente, invocando l’illegittimità del rumore.

In tal caso, il riferimento normativo da prendere in considerazione è la Legge n. 447/95, con successivi decreti attuativi, ed il DPCM del 14.11.97, che stabiliscono i limiti di emissione della fonte rumorosa, introducendo il concetti di: valori limite assoluti e valori limite differenziali.

Il valore assoluto è semplice da comprendere e si esprime in un valore massimo, predeterminato dalla Legge o dai regolamenti comunali, il cui superamento configura un palese illegito.

Il valore differenziale, invece, che rileva nel nostro caso, è rappresentato dalla differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo. In altre parole, occorre effettuare una misurazione, se possibile, dei rumore espresso in decibel prima del suo molesto e poi durante lo stesso.

La legge stabilisce il limite di 5 decibel di giorno (dalle 6 alle 22) e 3 decibel nelle altre fasce orarie (cd. Notte o prima mattina). Limiti non applicabili se il rumore è trascurabile ovvero inferiore a 50 dba durante il giorno e 40 dba durante la notte (a finestre chiuse rumore 35 dba e durante il giorno 25 dba).

E’ consigliabile in prima battuta misurarlo in autonomia, senza spendere denari in perizie, mediante adeguata applicazione dello smartphone ed avere la cortezza successiva di apporre una data certa all’audio digitale: inoltrarselo a mezzo pec o notarizzarlo in blockchain.

Successivamente poi trasmettere la registrazione con i valori all’Arpae ed al Comune che che manderanno i loro periti per le rilevazioni del caso.

  1. LA TUTELA CIVILE,

Provvederemo ad inoltrare una prima raccomandata eo mezzo PEC chiedendo la chiedendo la cessazione immediata del comportamento molesto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 cc (messa in mora) 1 bis) qualora vi fossero ragioni di estrema urgenza tale per cui il rumore molesto nuocesse gravemente alla salute delle persone: oltre i 150 dba ed anche in frequenza 2.000 Hz e 5.000 kHZ, presentare un ricorso cautelare ex art. 700 codice di procedura civile ai sensi del quale“ chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile , può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito .”

La Giurisprudenza maggioritaria ritiene che il concetto di normale tollerabilità non abbia un carattere assoluto, ma relativo, che varia da luogo a luogo, dalle caratteristiche della zona e tiene conto anche dell’età e delle condizioni psicofisiche del danneggiato.

Circa il danno risarcibile, poi, è necessario fare una distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. Per danno patrimoniale si intende il danno materiale e quindi tutte le spese vive sostenute.

Il danno non patrimoniale, invece, è ciò che attiene all’aspetto morale, sul punto, in tema di immissioni, la Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 2611/2017 ha statuito che “ l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall’ art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo; in senso conforme si veda anche Cass. n. 20927/2015).”

La tutela Civile può concorrere insieme a quella amministrativa ovvero presentare formale denuncia al Comune ed all’Arpae ed instaurare una causa contro il disturbatore.

  1. LA TUTELA PENALE.

L’art. 659 del codice penale punisce  “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro

La Suprema Corte di Cassazione, però, è di recente intervenuta, con la pronuncia n. 31279/2017, individuando i casi applicativi della tutela amministrativa piuttosto che di quella penale, in particolare, è stato rilevato che “ In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l’illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali”, è invece “configurabile l’ipotesi di cui all’art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità)”

CHE COSA FACCIAMO

  • Ti tuteliamo in sede Amministrativa presentando il formale esposto all’Amministrazione Comunale e per conoscenza all’ARPAE
  • Tuteliamo la tua salute intervenendo in via d’urgenza presentando ricorso ex. art. 700 cpc volto ad ottenere un provvedimento per la cessazione immediata delle immissioni.
  • Promuoviamo azioni di risarcimento danni nei confronti degli interessati
  • Ti assistiamo in sede penale dalla consulenza, alla presentazione della formale denuncia querela e nell’intero processo mediante formale costituzione di parte civile.

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Avvocato Gabriele Cevenini

Studio Legale Cevenini

40069 Zola Predosa