Patrocinio a spese dello Stato

CHE COS’E’?

Il patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito patrocinio”) trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 – artt. dal 74 al 141).

E’ finalizzato all’attuazione dell’art. 24 della Costituzione e a garantire l’accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddittuale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

– E’ previsto per:

  • i processi civili
  • i processi penali
  • i processi tributari
  • i processi amministrativi

CHI NE HA DIRITTO?

Hanno diritto al gratuito patrocinio:

  • tutti i cittadini italiani;
  • gli apolidi;
  • gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
  • gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
  • chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82.

CHI NON NE HA DIRITTO?

E’ escluso dal gratuito patrocinio nei giudizi penali:

  • chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
  • chi è difeso da più di un avvocato;

E’ escluso dal gratuito patrocinionei negli altri giudizi:

  • chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
  • chi intenti una causa per cessione di crediti.

Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.

COME SI OTTIENE IN SEDE CIVILE?

  • Presentare personalmente una domanda alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
    • in duplice copia
    • in carta semplice
    • oppure tramite racc. A/R.
    • sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità
    • autenticata dal difensore

COME SI OTTIENE IN SEDE PENALE?

  • Presentare personalmente una domanda:
    • sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
    • o dal difensore (anche in udienza)
    • oppure tramite racc. A/R.
    • da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

– La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:

  • dichiararla inammissibile
  • ammetterla
  • rigettarla.

Avverso il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

A CHI RIVOLGERSI?

Per la domanda di gratuito patrocinio in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati