LO STALKING IN CONDOMINIO
La convivenza nel condominio non è facile e spesso le discussioni sfociano in gravi episodi di cronaca e possono interessare tutti al prescindere dal contesto sociale o dalla zona di appartenenza.
Evitiamo tutto ciò e rivolgetevi ad un legale prima che la situazione possa degenerale.
SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO
Il legislatore con la legge n. 38 del 23 febbraio 2009 ha profondamente mutato il quadro normativo, al fine anche di tutelare i soggetti deboli, specialmente minori ed anziani e diversamente abili, introducendo la procedura amministrativa di ammonimento da parte del Questore e la disposizione di cui all’articolo 612 bis del codice penale relativa al cd. reato di stalking.
Per quanto concerne l’aspetto amministrativo, prima di presentare una formale querela, che tratteremo in seguito, è possibile per il danneggiato avviare la cd. procedura amministrativa di ammonimento , ex. art. 8 Legge n. 38/2009, in particolare, richiedendo al Questore l’ammonimento diretto del danneggiante. Espletata poi l’istruttoria il Questore se ravvisa i presupposti ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Il questore valuta inoltre l’adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
Successivamente alla procedura di ammonimento o alternativamente, qualora sussistano i presupposti, è consentito per il danneggiato presentare una formale querela ex. art. 612 bis codice penale, che tratteremo di seguito.
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SOTTO IL PROFILO PENALE
L’articolo 612 bis del codice penale italiano, infatti, punisce <<con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita>>, trattiamolo ora nel dettaglio.
2. L’elemento oggettivo
Le minacce o le molestie devono essere reiterate in modo da cagionare (ed occorre provarlo) un perdurante e grave stato di ansia o di paura (tenuto conto delle qualità soggettive dell’interessato) in modo tale che vi sia un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Sul numero di episodi necessari ad integrare il reato di stalking è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con un primo orientamento ha statuito che “Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis cod.pen., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale … Nella sostanza, il reato di stalking è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto. Tuttavia, è necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Due condotte sono ritenute idonee a realizzare la reiterazione, richiesta dalla norma, quale fonte di uno stato d’ansia nella parte lesa, tale da determinare la modifica delle abitudini di vita. Per inverso, un solo episodio, per quanto grave, non riveste la predetta idoneità” Cassazione Civile n. 47038/2019.
Adesso nel tempo in cui si scrive 24.4.2021, sti sta sviluppando una nuova corrente della Giurisprudenza di Merito (Tribunale quindi e non Cassazione) la quale presta attenzione non sul “numero di volte” ma sulla gravità della condotta e sullo stato psicologico cagionato, potendo anche un solo episodio configurare il reato di stalking.
Proseguendo poi la parentesi Giurisprudenziale citiamo un paio di pronunce. In particolare, con la sentenza n. 2555 del 18.12.2020 la Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, ha enunciato il principio di dirito secondo cui ” In tema di atti persecutori, l’evento tipico del “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte”.
Ed ancora con la Sentenza n. 30931 del 13.10.2020 la Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, ha statuito che “Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa.”
È irrilevante, peraltro, il fatto che, all’interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore C., Sez. V, 20.1.-5.6.2020, n. 17240 ; C., Sez. V, 16.9.2014-4.2.2015, n. 5313; C., Sez. V, 17.6-2.10.2014, n. 41040). Integra, poi, il delitto di atti persecutori la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona (C., Sez. V, 7.4-25.5.2011, n. 20895.
Si veda anche C., Sez. V, 6.10.2017-24.1.2018, n. 3271), nonché la reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della moglie come aperta a soggetti estranei (C., Sez. V, 5.3-10.7.2015, n. 29826). Ancora, è riconducibile alla fattispecie de qua il fatto di colui che realizza ripetuti atti molesti, costituiti, tra l’altro, dal seguire la vittima – vicina di casa dell’imputato e amica della figlia di quest’ultimo – in luoghi pubblici, avvicinarla ed indirizzarle frasi d’amore (C., Sez. V, 3.7-13.11.2015, n. 45453). Poiché la condotta va valutata nella sua articolazione complessiva, condotte in sé non punibili autonomamente potrebbero invece presentarsi rilevanti ai fini dell’integrazione del reato (C., Sez. V, 23.4.-10.9.2014, n. 37448). Integra il delitto anche il sorvegliare o il farsi comunque notare, persino saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato (C., Sez. III, 6.10.2015-18.1.2016, n. 1629).
3. L’elemento soggettivo
Il delitto è punibile a titolo di dolo generico ed occorre la volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Configurabile anche il tentativo, a condizione però che la ripetizione degli atti raggiunga la soglia sufficiente ad integrare il requisito della reiterazione richiesto dalla norma. Ci sarebbe tanto altro da dire, per un parere più esaustivo vi invitiamo a contattarci, vogliamo però concludere con:
4. Le misure a sostegno della vittima di atti persecutori
1522 – Numero Verde. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ha istituito il numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori (attivo sempre) al fine anche di fornire un servizio di prima assistenza psicologica.
Sono stati anche istituiti, sempre con la Legge n. 38/2009, dei centri antiviolenza (in ogni capoluogo) rivolti sia alle vittime di stalking che alle vittime anche di altri reati.
Avvocato Gabriele Cevenini – Zola Predosa – 24 aprile 2021