La carta dei diritti del Cliente verso l’Avvocato

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge professionale forense l’avvocato è un libero professionista che, in libertàautonomia e indipendenza, svolge l’attività difensiva.

Il fondamento per il rapporto cliente – avvocato è il (reciproco) rapporto di fiducia: stabilisce infatti, l’articolo 35 del Codice Deontologico Forense  che “il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia“.

Proprio per tali ragioni assume particolare rilevanza il primo incontro informativo.

Il primo incontro informativo, infatti, se non vi sono stati già contatti o conoscenze pregresse, è fondamentale per il rapporto fiduciario è il primo contatto personale con l’Avvocato.

Il Colloquio è coperto da segreto professionale, e quindi andranno esposti i fatti ed esibita la documentazione ritenuta rilevante.

L’Avvocato darà poi alcune indicazioni, la cui specificità dipende dalla specificità delle informazioni ricevute dal cliente. Si chiariranno gli aspetti relativi alle spese legali ed a rischi connessi al procedimento. Sommariamente i diritti del cliente verso l’Avvocato possono essere così riassunti:

1. Il cliente non deve tacere nulla di cui è a conoscenza e che potrebbe portare l’avvocato a non accettare l’incarico. Uno dei principi cardini del codice civile in materia di obbligazioni contrattali è quello relativo al comportamento «secondo buona fede». Ciascuna parte deve rivelare all’altra tutto ciò che sa e che potrebbe portare l’altra a non concludere l’affare. Ecco perché, prima di avviare una causa, il cliente deve comunicare al proprio legale tutti gli aspetti “deboli” della propria difesa e quelli “forti” dell’avversario. Spesso invece avviene che l’avvocato scopre le “magagne” del proprio cliente solo leggendo gli atti avversari, a causa già avviata.

2. Il cliente non può dichiarare di essere nelle condizioni economiche per ottenere il gratuito patrocinio dopo aver ricevuto la consulenza. Difatti l’avvocato potrebbe rifiutare il mandato, non essendo tenuto ad accettare questa forma di remunerazione. Nel qual caso, però, il cliente avrebbe ottenuto la consulenza gratuitamente o, comunque, ad un costo inferiore rispetto al dovuto, facendo leva sulla propria incapacità di onorare la parcella.

3. Al contrario il cliente non può fingere di avere la possibilità di pagare l’avvocato quando invece non le ha. Millantare disponibilità economiche inesistenti, inducendo in errore l’avvocato sul rispetto degli accordi conclusi, costituisce un reato: quello di insolvenza fraudolenta. 4. Allo stesso modo, il cliente deve immediatamente comunicare al proprio avvocato l’aggravamento delle proprie condizioni economiche nel corso dell’esecuzione del mandato, qualora queste potrebbero pregiudicare il rispetto dei patti conclusi e, quindi, il pagamento della parcella a fine della causa.

5. Il cliente è tenuto a pagare all’avvocato anche la consulenza, sia questa telefonica o in studio. A tal fine, questi deve essere consapevole che, se anche non chiede prima a quanto ammonta l’onorario, sarà comunque tenuto a versarlo, non potendosi affidare all’uso, accettato da altri professionisti, di rendere le consulenze gratuitamente.

Il cliente ha diritto a ottenere il preventivo anticipato e scritto solo prima di un’azione giudiziale.

6. Il cliente non può imporre all’avvocato una strategia difensiva che questi non condivide poiché, in ogni caso, l’avvocato resta personalmente responsabile delle scelte processuali non corrette, anche se imputabili al proprio assistito.

7. Il cliente non può subordinare il pagamento della parcella dell’avvocato al buon esito della causa. La prestazione del professionista è – come si suol dire – una prestazione «di mezzi» e non «di risultato». Significa che il legale non è tenuto a vincere la causa, ma a comportarsi nel modo più diligente per far sì di ottenere un risultato soddisfacente. Se questo non si verifica (il che potrebbe avvenire per ragioni non dipendenti dalla condotta dell’avvocato), il cliente deve comunque corrispondere l’onorario.

8. Il cliente non può registrare a conversazione con il proprio avvocato all’interno dello studio di questi. Lo studio è infatti un luogo di «privata dimora» dove l’eventuale registrazione, fatta di nascosto e senza autorizzazione, non avrebbe peraltro alcun valore legale e non potrebbe essere utilizzata in un giudizio.

9. In caso in cui l’avvocato rinunci al mandato in corso di causa, il cliente ha l’obbligo di sostituirlo nel più breve tempo possibile. Difatti, finché non viene materialmente sostituito, il professionista ha l’obbligo di continuare a presenziare alle udienze per non lasciare privo di difesa l’ex assistito. Quest’ultimo deve quindi, al più presto, sollevare il legale da tale onere.

10. Alla cessazione del mandato, il cliente deve ritirare dallo studio dell’avvocato tutte le carte a questi lasciate per la propria difesa, firmando una liberatoria.

11. Il cliente non può controllare l’operato del proprio avvocato nominando un secondo avvocato senza che il primo ne sia al corrente. Il rapporto tra cliente e avvocato è di tipo «fiduciario». Se manca tale fiducia il rapporto si può estinguere. È tuttavia diritto del cliente nominare contemporaneamente più di un avvocato in difesa congiunta o disgiunta.

12. Il cliente deve rimborsare tutti i costi vivi sostenuti dall’avvocato per la difesa, come trasferte, spese di cancelleria, bolli, diritti, fotocopie. Il cliente deve anche tenere indenne l’avvocato dalle spese necessarie alla nomina di un avvocato domiciliatario.