L’agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 14-2021, scaricabile al link di seguito, ha precisato che, il noto superbonus 110% per ristrutturazione edilizia, non spetta per i lavori da effettuare sull’immobile della Parrocchia (adibito in parte da alloggi religiosi ed in parte da asilo)  se non costituito in forma di ONLUS, OdV o APS, visto che  l’ente religioso non è compreso tra i soggetti beneficiari della norma.

In altre parole, gli enti religiosi possono fruire del superbonus 110% solo se rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 19, comma 9, lett. d-bis) del D.L. n. 34/2020 (ONLUS, OdV, APS). Resta comunque il diritto di tali enti di beneficiarie dell’agevolazione fiscale limitatamente alle spese sostenute per le parti comuni dell’edificio in condominio.

Avvocato Gabriele Cevenini, Zola Predosa 20 marzo 2021