Doveri di informazione del Medico e profili risarcitori

La Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia, la n. 12593 del 12 maggio 2021, è stata chiamata a pronunciarsi sul dovere di informazione dei medici ed ha delineato, a livello giusriprduenziale, i profili risarcitori.

In particolare:

<<La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione dell’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute. Con specifico riferimento all’ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento>>Cass. civ. Sez. III Ord., 12/05/2021, n. 12593

 

In altre parole, il paziente ai fini dell’ottenimento del danno deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento è chiaramente postulata anche da Cass. n. 7248/2018 (a pag. 7) quale necessario presupposto per il risarcimento del danno alla salute (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta medica sia stata colposa o non colposa);

 

 
 
Avvocato Gabriele Cevenini – Zola Predosa – Bologna – 16 maggio 2021