Il 22 giugno 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito con la pronuncia n. 17819/2021 che l’Appaltatore è tenuto a controllare, nei limiti delle sue competenze, la bontà del progetto fornito dal committente. Nel caso poi  che, a fronte del progetto evidentemente errato, non abbia espresso un formale dissenso sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale per i vizi dell’opera (senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. Di seguito la massima:

Cassazione civile , sez. II , 22/06/2021 , n. 17819

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Zola Predosa – 26 giugno 2021 Avvocato Gabriele Cevenini