Archives Giugno 2021

Sulla responsabilità dell’appaltatore che deve eseguire il progetto: L’appaltatore non è nudus minister

Il 22 giugno 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito con la pronuncia n. 17819/2021 che l’Appaltatore è tenuto a controllare, nei limiti delle sue competenze, la bontà del progetto fornito dal committente. Nel caso poi  che, a fronte del progetto evidentemente errato, non abbia espresso un formale dissenso sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale per i vizi dell’opera (senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. Di seguito la massima:

Cassazione civile , sez. II , 22/06/2021 , n. 17819

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Zola Predosa – 26 giugno 2021 Avvocato Gabriele Cevenini


Rapina: Pistola alla tempia rivolta alla dipendente delle Poste. Risarcita di 64.000 euro.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 16378/21 depositata il 10 giugno ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva riconosciuto un risarcimento, per infortunio sul lavoro, di euro 64.000 alla dipendente di Poste Italiane alla quale era stata rivolta una pistola alla tempia.

Interessante risulta essere la motivazione in diritto, in particolare:

<<Poste Italiane, con riferimento all’infortunio subito dalla dipendente M. – la quale nel corso di una rapina avvenuta all’interno dell’ufficio postale presso il quale prestava servizio era stata minacciata da un rapinatore che le aveva puntato la pistola alla nuca – non avesse adottato tutti le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ufficio; in particolare, ha considerato che l’ubicazione dell’ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell’ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all’epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme anti rapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti>>

Avvocato Gabriele Cevenini – Zola Predosa – 13.06.2021 – Diritto del lavoro – Risarcimento danni