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Vaccino anti COVID-19 ai minorenni: in caso di disaccordo la decisione spetta al Giudice

IL CASO

Il padre di un minore di 15 anni negava il proprio consenso per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 al figlio.

La madre, invece, chiedeva di poter sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l’autorizzazione dell’ex. coniuge.

Il minore, ormai 15 enne, esprimeva la piena volontà di ricevere il vaccino sia per la salvaguardia della propria salute psicofisica sia per evitare gli effetti pregiudizievoli di una condotta di isolamento al fine quindi di non vedersi privata la propria vita relazionale.

Stante la divergenza di posizioni la madre presentava ricorso al Giudice al fine di ottenere l’autorizzazione per la somministrazione del vaccino anti Covid 19.

Il Tribunale ha autorizzato.

 

LA DECISIONE

Il Tribunale di Monza prima di entrare nel merito della decisione cita l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), nel senso di ritenere che ” laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.18; C. Appello Napoli 30.08.17; Trib. Roma 16 febbraio 2017).

In altri termini il Giudice deve valutare l’esistenza di un grave pregiudizio per salute e della diffusione sul territorio nazionale. Circostanze che ricorrono nel caso di COVID-19, per il quale, prosegue  il Giudice “è una patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali con un’amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative”.

Il Giudice poi ai fini della risoluzione del conflitto deve considerare, ex. art. 3 Legge 219/17, la volontà del minore. Nel Caso di specie, il Minore, di anni 15 e 6 mesi, ha espresso con chiarezza l’intenzione di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale.

Per questi motivi il Giudice tenendo conto della volontà espressa dal minore e per la salvaguardia della salute psicofisica del minore stesso ha autorizzato la somministrazione del vaccino. 

Trib. Monza, sez. IV Civile, decr., 22 luglio 2021

Avvocato Gabriele Cevenini Zola Predosa


RCA e diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza

IL CASO

 

Un autoarticolato tamponava l’autovettura Fiat Punto condotta dal Sig. XV. Nella Fiat Punto era altresì presente il Sig. YY, terzo trasportato, che a seguito dell’impatto era stato sbalzato dal veicolo e successivamente deceduto. La Compagnia assicurativa risarciva gli eredi del YX e successivamente promuoveva causa nei confronti dell’XV  eccependo la guida in stato di ebrezza e quindi l’operatività della clausola di esclusione dell’assicurazione (e di esercizio della rivalsa perr le somme pagate dal terzo). Si costituiva il convenuto (proprietario e conducente della Fiat Punto XV)  chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio veniva prodotta documentazione attestante che il tasso alcolemico dell’XV rilevato al momento del sinistro fosse di 0,28g\l, inferiore, quindi,  ai valori prescritti dall’articolo 186 del codice della strada (0,5-08 g\l; 0,8-1,5 g\l; >1,5 \l). La difesa del Sig. XV eccepiva quindi che non poteva parlarsi di guida in stato di ebrezza poiché l’ebrezza a livello normativo risulta essere definita dall’articolo 186 CDS con un valore quindi superiore allo 0,5 g\l e quindi che l’assicurazione non era legittimava a chiedere la restituzione di quanto versato agli eredi YX in rivalsa nei confronti di XV.
L’assicurazione eccepiva che per guida in stato di ebrezza non si dovesse fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 186 CDS essendo sufficiente il solo ritrovamento di alcool nel sangue a prescindere dalla quantità.
 
Il tribunale di Bologna accoglie la difesa di XV. La Corte d’Appello di Bologna conferma e la Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio:

 

 

LA MASSIMA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

<<se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con la stato di ebbrezza previsto dal Codice della Strada>> Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12900

 

IN DIRITTO

l’articolo 1882 del codice civile italiano definisce il contratto di assicurazione come ” il contratto  col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premo, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Suddetta disposizione è da coordinarsi poi con il primo comma dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni private il quale prevede che ” Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.” .

Proprio nel secondo comma del riferimento normativo sopracitato ovvero l’articolo 144, II comma, Codice delle Assicurazioni è introdotto il diritto alla rivalsa della compagnia assicurativa. In forza del quale “per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”

In altre parole con il diritto di rivalsa la compagnia assicurativa può richiedere al contraente (proprio assicurato) “la restituzione degli importati risarciti a controparte”. I casi più frequenti di rivalsa sono

  • guida in stato di ebbrezza;
  • assunzione di sostanze stupefacenti;
  • revisione dell’auto e/o patente scaduta;

IN CONCLUSIONE

Leggete molto attentamente le condizioni generali di assicurazione prima di sottoscrivere il contratto. Se alcuni aspetti non vi sono chiari chiedete al Vostro assicuratore di fiducia e\o al Vostro Legale. E’ possibile tutelarsi dalla “rivalsa dell’assicurazione” sottoscrivendo una garanzia accessoria di “rinuncia alla rivalsa dell’assicurazione” (totale o parziale).

Per quanto attiene invece la guida in stato di ebrezza, nel tempo in cui si scrive, l’articolo 186 del codice della strada prevede che:

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. 

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies e’ destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalita’ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.

 

12 agosto 2021 Zola Predosa Avvocato Gabriele Cevenini