IL CASO

Il padre di un minore di 15 anni negava il proprio consenso per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 al figlio.

La madre, invece, chiedeva di poter sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l’autorizzazione dell’ex. coniuge.

Il minore, ormai 15 enne, esprimeva la piena volontà di ricevere il vaccino sia per la salvaguardia della propria salute psicofisica sia per evitare gli effetti pregiudizievoli di una condotta di isolamento al fine quindi di non vedersi privata la propria vita relazionale.

Stante la divergenza di posizioni la madre presentava ricorso al Giudice al fine di ottenere l’autorizzazione per la somministrazione del vaccino anti Covid 19.

Il Tribunale ha autorizzato.

 

LA DECISIONE

Il Tribunale di Monza prima di entrare nel merito della decisione cita l’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), nel senso di ritenere che ” laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.18; C. Appello Napoli 30.08.17; Trib. Roma 16 febbraio 2017).

In altri termini il Giudice deve valutare l’esistenza di un grave pregiudizio per salute e della diffusione sul territorio nazionale. Circostanze che ricorrono nel caso di COVID-19, per il quale, prosegue  il Giudice “è una patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali con un’amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative”.

Il Giudice poi ai fini della risoluzione del conflitto deve considerare, ex. art. 3 Legge 219/17, la volontà del minore. Nel Caso di specie, il Minore, di anni 15 e 6 mesi, ha espresso con chiarezza l’intenzione di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale.

Per questi motivi il Giudice tenendo conto della volontà espressa dal minore e per la salvaguardia della salute psicofisica del minore stesso ha autorizzato la somministrazione del vaccino. 

Trib. Monza, sez. IV Civile, decr., 22 luglio 2021

Avvocato Gabriele Cevenini Zola Predosa